Sez. L, Sentenza n. 967 del 21/01/2004 (Rv. 569542 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Indicazione specifica delle ragioni di gravame - Necessità - Fondamento - Mancanza di specificità - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Mancato rilievo da parte del giudice del merito - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Conseguenze - Formazione del giudicato interno sulla sentenza di primo grado.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
Con i motivi di appello, la parte deve rivolgere alla sentenza impugnata censure puntuali e specifiche, al cui esame resta delimitato l'ambito della cognizione in sede di gravame, senza possibilità di ampliamenti successivi, e ciò anche nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, essendo onere dell'appellante contrapporre le proprie argomentazioni a quelle svolte nella sentenza al fine di incrinare il fondamento logico - giuridico di queste. La mancanza di specificità dei motivi di appello comporta la inammissibilità del gravame, rilevabile anche d'ufficio e in sede di legittimità, con conseguente declaratoria d'ufficio del giudicato interno formatosi sulla pronuncia di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)