Sez. 1, Sentenza n. 6292 del 16/03/2007 (Rv. 595749 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Amministrazioni locali soggette all'art. 23 d.l. n. 66 del 1989 - Arricchimento senza causa - Configurabilità - Esclusione - Riconoscimento della legittimità dei debiti assunti fuori bilancio - Delibera dell'ente - Necessità.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Allorquando trovi applicazione l'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989, che disciplina la procedura d'impegno di spesa per le amministrazioni locali, deve escludersi la proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., salvo che questa, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 342 del 1997, riconosca con esplicita deliberazione consiliare il debito sorto per effetto della condotta del proprio funzionario o amministratore; tale riconoscimento può riguardare anche una parte soltanto della prestazione, nei limiti della utilità e dell'arricchimento che vengano accertati e dimostrati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Decreto Legge 03/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/09/1997 num. 342 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)