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Sez. 3, Sentenza n. 11597 del 31/05/2005 (Rv. 581864 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Disciplina ex art. 23 D.L. n. 66/1989 - Azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. per prestazioni rese in data anteriore al D.L. cit. - Esclusione - Riconoscimento della legittimità dei debiti assunti fuori bilancio - Delibera dell'ente - Necessità - Sindacabilità da parte del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581864-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

In tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, a norma dell'art. 23 D.L. n. 66 del 1989 (conv. in legge n. 144 del 1989, riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 D.Lgs. n. 77 del 1995 e ora rifluito nell'art. 19 del D.Lgs. n. 267 del 2000), qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da amministratore o funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma della norma, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali rispondono con il proprio patrimonio, senza che sia esperibile azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente. Tuttavia, l'ente territoriale può riconoscere "a posteriori" i debiti fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare di riconoscimento del debito nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione e che costoro restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio. Ogni valutazione circa l'opportunità di attivare il procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la ricorrenza dei presupposti di legge spetta all'amministrazione, senza alcuna possibilità di sostituzione da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Decreto Legge 01/07/1986 num. 318 art. 1 bis, Decreto Legge 03/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST., Decreto Legge 25/02/1995 num. 77 art. 123 CORTE COST., Legge 09/08/1986 num. 488 CORTE COST., Legge 28/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)