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Sez. 1, Sentenza n. 11253 del 15/06/2004 (Rv. 573634 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | In Genere.
Stato
decisa il 2004-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573634-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

In tema di violazioni amministrative, poiché, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l'elemento soggettivo del'illecito è sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come "buona fede", può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, senza che il medesimo autore sia stato negligente o imprudente, ovvero alla condizione che quest'ultimo abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza. (Nella fattispecie, relativa a ripresa di utilizzazione boschiva in violazione dell'ordinanza di sospensione della P.A., la S.C. ha escluso che valesse ad integrare la buona fede la circostanza che l'autore dell'illecito aveva proposto domanda di variante del precedente piano di taglio, per la quale era, all'epoca della ripresa, intervenuto soltanto parere tecnico favorevole del Corpo Forestale, ma non il provvedimento di autorizzazione in sanatoria, intervenuto soltanto successivamente).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)