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Sez. 2, Sentenza n. 5882 del 13/03/2007 (Rv. 596229 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Accertamento della violazione mediante analisi di campioni - Comunicazione tempestiva dei risultati - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità dell'ordinanza-ingiunzione.
Stato
decisa il 2007-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596229-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO

In tema di sanzioni amministrative, qualora la sussistenza della violazione venga accertata mediante analisi di campioni, il risultato delle analisi va tempestivamente comunicato a tutti gli interessati dal dirigente del laboratorio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto dall'art. 15 della legge n. 689 del 1981, anche al fine di poter chiedere la revisione delle analisi, prevista dall'art. 15 della legge n. 689 del 1981 e costituente espressione del diritto alla difesa dell'incolpato; tale comunicazione equivale alla contestazione immediata prevista dall'art. 14, sicché soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere ad essa, occorre effettuare la notificazione nel termine previsto dall'art. 14, in mancanza della quale si verifica l'estinzione della obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)