Sez. L, Sentenza n. 12462 del 08/06/2011 (Rv. 617443 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità - Carattere integrativo del trattamento obbligatorio - Azione del coniuge superstite - Controversia relativa - Giurisdizione della Corte dei Conti - Esclusione - Giurisdizione del giudice del rapporto - Fondamento - Disciplina transitoria - Data di maturazione del diritto azionato - Anteriorità rispetto al 30 giugno 1998 - Devoluzione del contenzioso al giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
È devoluta al giudice del rapporto di lavoro, e non al giudice contabile, la giurisdizione sulla domanda, avanzata dal coniuge superstite, di attribuzione della indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità, avendo essa carattere integrativo del trattamento obbligatorio, in quanto derivante da un Fondo di previdenza interno all'INPDAP (ex gestione ENPAS) e dunque a suo tempo di corresponsione dovuta dall'ente pubblico datore di lavoro, non trattandosi di mera pensione obbligatoria a carico dello Stato; costituendo una prestazione strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego, ne consegue l'attribuzione alla giurisdizione, rispettivamente, del giudice amministrativo ovvero del giudice ordinario, secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 69, settimo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 (e, prima, dell'omologo art.45, settimo comma, del d.lgs. n. 80 del 1998), a seconda che la situazione giuridica azionata, cioè i fatti materiali e le circostanze, siano antecedenti (come nella specie) o successivi al 30 giugno 1998.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)