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Sez. 1, Sentenza n. 2304 del 14/10/2020 Cc. (dep. 20/01/2021) Rv. 280221 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Confisca di cui all’art. 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 - Natura - Misura di sicurezza - Art. 200 cod. pen. - Applicabilità - Conseguenze - Ordinanza del giudice dell’esecuzione che applica la confisca per un reato commesso anteriormente alla sua introduzione - Legittimità.
Stato
decisa il 2020-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280221-01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE

La confisca speciale obbligatoria di cui all'art. 74, comma 7-bis, d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309, inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, ha natura di misura di sicurezza, con la conseguenza che, trovando applicazione l'art. 200 cod. pen., è legittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che applica tale confisca in relazione ad un reato commesso anteriormente all'introduzione della norma che la prevede.

Riferimenti normativi: DPR 30/10/1990 num. 309 art. 74 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/2016 num. 202 art. 4 com. 1 lett. B), Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 199, Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)