diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4874 del 07/03/2006 (Rv. 590239 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - IN GENERE | Principio di chiarezza - Subordinazione ai principi di correttezza e verità - Esclusione - Ragione - Conseguenze - Violazione dei precetti di chiarezza e precisione - Illiceità del bilancio e nullità della delibera assembleare di approvazione - Configurabilità - Condizioni - Alterazione del risultato dell'esercizio o della rappresentazione complessiva del patrimonio sociale - Necessità - Esclusione - Impossibilità di desumere dal bilancio l'intera gamma di informazioni richieste dalla legge - Sufficienza.
Stato
decisa il 2006-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590239-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - IN GENERE

Nella disciplina legale del bilancio d'esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. Conseguentemente, il bilancio d'esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma secondo, cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2423, Decreto Legisl. 09/04/1991 num. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)