Sez. 1, Sentenza n. 7398 del 08/08/1997 (Rv. 506618 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - IN GENERE | Principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio - Violazione - Criteri di accertamento - Conseguenze - Nullità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - IN GENERE
La nullità per illiceità dell'oggetto della deliberazione assembleare di una società di capitali, con la quale sia stato approvato un bilancio non conforme ai precetti dell'art. 2423 cod. civ., va ravvisata non solo quando la violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza comporti una netta censura tra il dato rappresentato e l'effettivo risultato dell'esercizio, ma anche in tutte le ipotesi in cui dal bilancio medesimo (o dalla relazione allegata) non risulti quel complesso di informazioni che la legge richiede con riguardo alle singole voci o poste, restando così compromessa quella funzione informativa, interna ed esterna alla società, che è lo scopo fondamentale perseguito dal legislatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)