Sez. U, Sentenza n. 27 del 21/02/2000 (Rv. 534172 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - IN GENERE | Principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio - Violazione - Conseguenze - Nullità della delibera di approvazione del bilancio.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - IN GENERE
Il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'articolo 2423, comma secondo cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2423
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)