Sez. 1, Sentenza n. 8706 del 02/09/1998 (Rv. 518555 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Promessa di cessione volontaria - Natura di negozio di diritto pubblico - Configurabilità - Mancata conclusione del negozio di cessione e mancato intervento del decreto di esproprio - Conseguenze - Caducazione dell'accordo - Perdita della proprietà nel caso di eventuale radicale e irreversibile trasformazione del bene per l'esecuzione dell'opera pubblica - Risarcimento del danno.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
Ove, nel corso di un procedimento espropriativo, intervenga un accordo tra il proprietario del bene ad esso assoggettato e l'ente espropriante per consentire a questo l'occupazione permanente con promessa di cessione volontaria del bene, tale accordo costituisce un momento della procedura ablatoria e si inquadra nello schema del negozio di diritto pubblico. Ne consegue che, qualora il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o, in mancanza di questo, con il decreto di esproprio nei termini di legge, caducatosi l'accordo, l'occupazione del bene diviene illegittima e la perdita della proprietà del bene per effetto della sua radicale ed irreversibile trasformazione per l'esecuzione dell'opera pubblica legittima la pretesa del privato al risarcimento del danno ingiusto subito.(Nella specie, tra i privati proprietari del fondo e il Comune espropriante era intervenuto un atto, intitolato "convenzione preliminare", non seguito da atto di compravendita per la mancata ottemperanza all'invito rivolto ai proprietari di presentarsi davanti al notaio per la stipula del rogito di compravendita. La S.C., in applicazione dei suddetti principi, ha confermato la decisione della Corte di merito, che aveva ritenuto la illiceità della irreversibile trasformazione del bene occupato, una volta spirato il termine per l'occupazione temporanea).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)