Sez. 2, Sentenza n. 20862 del 29/09/2009 (Rv. 609730 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Trasporto - Compilazione del formulario di accompagnamento - Obbligo di indicare la quantità dei rifiuti - Alla partenza o all'arrivo - Omissione - Responsabilità del produttore oltre che del trasportatore - Sussistenza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di rifiuti, il produttore di quelli che siano avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, la quantità degli stessi nel formulario di accompagnamento e la relativa omissione comporta la violazione, punita con sanzione amministrativa, degli artt. 15 e 52 del d.lgs. n. 22 del 1997, posto che, dall'interpretazione letterale del combinato disposto di dette norme, si desume che la responsabilità per la mancata presenza del formulario a corredo del trasporto dei rifiuti è attribuibile non solo al trasportatore ma anche al produttore dei medesimi, al quale compete la redazione e la sottoscrizione del documento di accompagnamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)