Sez. 6, Sentenza n. 9892 del 10/06/1998 Ud. (dep. 17/09/1998) Rv. 213049 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Collusione - Soggetto attivo - Qualità di militare della Guardia di Finanza - Sufficienza - Esercizio di un determinato servizio funzionale alla frode fiscale - Necessità - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Per la configurabilità del delitto di collusione, di cui all'art. 3 della l. 9 dicembre 1941, n. 1383, non è necessario che il finanziere eserciti, con attualità, un determinato servizio d'istituto, funzionale alla frode fiscale che forma oggetto dell'accordo criminoso, ma è sufficiente che l'agente rivesta la qualità di militare della Guardia di Finanza, perché è solo ad essa che fa riferimento l'obbiettività giuridica della norma incriminatrice.
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)