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Sez. 6, Sentenza n. 9892 del 10/06/1998 Ud. (dep. 17/09/1998) Rv. 213049 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Collusione - Soggetto attivo - Qualità di militare della Guardia di Finanza - Sufficienza - Esercizio di un determinato servizio funzionale alla frode fiscale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213049-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Per la configurabilità del delitto di collusione, di cui all'art. 3 della l. 9 dicembre 1941, n. 1383, non è necessario che il finanziere eserciti, con attualità, un determinato servizio d'istituto, funzionale alla frode fiscale che forma oggetto dell'accordo criminoso, ma è sufficiente che l'agente rivesta la qualità di militare della Guardia di Finanza, perché è solo ad essa che fa riferimento l'obbiettività giuridica della norma incriminatrice.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)