Sez. 2, Sentenza n. 7600 del 09/02/2006 Cc. (dep. 02/03/2006) Rv. 233235 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Collusione - Soggetto attivo - Qualità di militare della Guardia di Finanza - Sufficienza - Esercizio di un determinato servizio funzionale alla frode fiscale - Necessità - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Per la configurabilità del delitto di collusione, di cui all'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, non è necessario che il finanziere eserciti, con attualità, un determinato servizio d'istituto, funzionale alla frode fiscale che forma oggetto dell'accordo criminoso, ma è sufficiente che l'agente rivesta la qualità di militare della Guardia di Finanza, perché è solo ad essa che fa riferimento l'obiettività giuridica della norma incriminatrice.
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)