Sez. 1, Sentenza n. 12943 del 29/01/2014 Ud. (dep. 19/03/2014) Rv. 260134 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di collusione militare - Sospensione temporanea dal servizio del finanziere all'epoca del fatto - Rilevanza - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il reato di collusione militare non è escluso dalla circostanza che il finanziere, soggetto attivo del reato proprio, sia, all'epoca del fatto, temporaneamente sospeso dal servizio, in quanto tale sospensione non fa perdere allo stesso la qualità di militare della guardia di finanza.
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)