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Sez. 1, Sentenza n. 1316 del 02/05/1988 Cc. (dep. 20/06/1988) Rv. 178651 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI E INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - RIPROPONIBILITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178651-01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI E INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - RIPROPONIBILITÀ - AMMISSIBILITÀ.*

Il provvedimento di rigetto dell'eccezione di incostituzionalità non è soggetto, come tale, ad impugnazione attenendo alla verifica di un presupposto processuale (l'inesistenza di una pregiudiziale di incostituzionalità) di esclusiva Competenza del giudice del processo. L'unico rimedio configurabile è allora la riproposizione della questione in ogni grado del processo dinanzi al giudice superiore il quale ne valuterà nuovamente la Rilevanza. (V mass n 175678; (V mass n 166385; (V mass n 163410; (Conf mass n 173963; (Conf mass n 171692; (Conf mass n 168994).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)