Sez. U, Sentenza n. 2958 del 24/03/1984 Ud. (dep. 30/03/1984) Rv. 163410 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - DOGLIANZA FONDATA UNICAMENTE SU QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE D'UNA NORMA - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - DOGLIANZA FONDATA UNICAMENTE SU QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE D'UNA NORMA - AMMISSIBILITÀ.*
Il ricorso per Cassazione, come tutte le impugnazioni, tende ad ottenere un risultato più favorevole rispetto alla situazione prevista dalla sentenza; sicché la doglianza, incentrata unicamente su questioni di legittimità costituzionale d'una norma, a tale risultato si correla mediante la rimozione della norma impugnata. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è precisato che la doglianza investe, "sia pure in Forma ellittica", il capo o il punto della sentenza, regolato dalla norma giuridica impugnata; e quindi si è dichiarato ammissibile il ricorso fondato su quella doglianza).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Costituzione art. 136, Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)