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Sez. 1, Sentenza n. 1003 del 14/11/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171692 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - DOGLIANZA AVVERSO LA VALUTAZIONE NEGATIVA DEL GIUDICE DI MERITO CIRCA LA RILEVANZA O LA FONDATEZZA DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DIRETTAMENTE ALLA CORTE DI CASSAZIONE - POSSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171692-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - DOGLIANZA AVVERSO LA VALUTAZIONE NEGATIVA DEL GIUDICE DI MERITO CIRCA LA RILEVANZA O LA FONDATEZZA DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DIRETTAMENTE ALLA CORTE DI CASSAZIONE - POSSIBILITÀ.*

Non può costituire motivo di ricorso per Cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito faccia circa la Rilevanza o la fondatezza di una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte. Quest'ultima ha la facoltà di riproporre la questione direttamente alla Corte di Cassazione la quale, quando con riferimento al thema decidendi ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata, non annulla per tale motivo la sentenza impugnata, ma rimette alla Corte costituzionale la sola questione di legittimità costituzionale della legge da applicare per poi provvedere sulla impugnazione alla stregua della disciplina normativa che risulterà applicabile sulla base della decisione dell'organo di giustizia costituzionale. (V mass n 166385; (V mass n 166262; (V mass n 163410; (Conf mass n 168994).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 14, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)