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Sez. 1, Sentenza n. 4200 del 25/01/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 168994 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168994-01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento di rigetto della eccezione di incostituzionalità non è soggetto ad impugnazione, attenendo alla verifica (positiva) di un presupposto processuale (la inesistenza di una pregiudiziale di costituzionalità) di esclusiva Competenza del giudice del processo. L'unico rimedio configurabile è la riproposizione della questione all'inizio di ogni grado del processo da parte dello interessato dinanzi al giudice superiore, il quale ne valuterà nuovamente la Rilevanza. (V mass n 156542; (V mass n 163410, S.U. 24 marzo 1984 ric. Galli).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)