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Sez. 5, Sentenza n. 20359 del 16/03/2004 Cc. (dep. 30/04/2004) Rv. 227753 - 01

PENA - PENE PECUNIARIE - IN GENERE | Sostituzione di pena detentiva con pena pecuniaria espressa in euro - Eliminazione dei decimali - Riferimento alla cifra stabilita per singolo giorno e non al risultato finale.
Stato
decisa il 2004-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227753-01

PENA - PENE PECUNIARIE - IN GENERE

In caso di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel ragguaglio da operarsi ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'eliminazione dei decimali, stabilita, a seguito della trasformazione del sistema monetario, dall'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213, va effettuata sulla somma stabilita per ciascun giorno e non su quella corrispondente al risultato finale. (Nella specie, in applicazione di tale regola, la Corte ha ritenuto quindi corretto il ragguaglio operato sulla base della somma di euro 38, 00 per ciascun giorno di pena detentiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)