Sez. U, Sentenza n. 47449 del 17/11/2004 Cc. (dep. 07/12/2004) Rv. 229257 - 01
PENA - PENE PECUNIARIE - IN GENERE | Sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria - Ragguaglio in euro - Principio dell'arrotondamento - Eliminazione dei decimali - Fattispecie.
PENA - PENE PECUNIARIE - IN GENERE
Ai fini del ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, previsto dall'art. 135 cod. pen., il computo avviene convertendo 38 euro, o frazione di 38 euro, per ogni giorno di pena detentiva eliminando, sin dall'inizio, i decimali. (Fattispecie in cui le Sezioni unite della Corte hanno ritenuto corretta l'applicazione di pena patteggiata, con sostituzione di quella pecuniaria a quella detentiva, attraverso l'eliminazione dei decimali all'inizio dell'operazione di conversione da lire in euro, e non alla fine del calcolo, prendendo a base della conversione stessa la somma di euro 38 per ogni giorno di pena detentiva e non quella di euro 38.73, equivalenti a lire 75.000)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1989 num. 689 art. 53, Legge 17/12/1997 num. 433 art. 51, Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)