Sez. 1, Sentenza n. 3756 del 15/03/2001 (Rv. 544786 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Disciplina della continuazione ex art. 8 Legge 689/1981 - Applicabilità - Esclusione - Applicazione retroattiva della disposizione dell'art. 8 bis stessa legge introdotto ex D.Lgs. 507/1999 - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI
È inapplicabile alle violazioni amministrative commesse in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 507/1999 la disciplina sanzionatoria della continuazione di cui all'art. 8 legge 689/1981 (limitata al solo caso di pluralità di violazioni commesse con un'unica azione od omissione) nell'ipotesi di pluralità di azioni od omissioni commesse in violazione della medesima norma di legge, non potendo trovare applicazione retroattiva il disposto del successivo art. 8 bis, introdotto dall'art. 94 del citato D.Lgs. 507/1999, che ha inteso regolare secondo i principi della continuazione ("reiterazione") anche la pluralità di violazioni della stessa indole.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 bis CORTE COST., Legge 30/12/1999 num. 507 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)