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Sez. 6, Sentenza n. 45051 del 20/12/2010 Cc. (dep. 23/12/2010) Rv. 249218 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Convenzione europea di estradizione - Condizioni ostative - Prescrizione del reato - Applicabilità alle estradizioni cosiddetto "esecutive" - Esclusione - Criteri di applicazione - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249218-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE

Nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'avvenuta prescrizione del reato è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (ex art. 10 L. n. 300 del 1963), unicamente nell'ambito delle estradizioni cd. "processuali", relative cioè all'esercizio dell'azione penale, o comunque ad un procedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con sentenza definitiva, dovendosi escludere l'applicabilità di tale motivo di rifiuto nell'ambito delle estradizioni avviate per finalità di esecuzione penale (cosiddette "esecutive"). (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione esecutiva avanzata dalle autorità romene).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 10, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)