Sez. 6, Sentenza n. 43871 del 05/11/2008 Cc. (dep. 25/11/2008) Rv. 241527 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Condizioni ostative - Convenzione europea di estradizione - Ipotesi della prescrizione del reato secondo la legislazione della parte richiesta - Criteri di applicazione - Individuazione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE
Nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea di estradizione, è causa ostativa all'accoglimento della richiesta l'avvenuta prescrizione del reato per cui si procede, secondo la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, autonomamente individuata e valutata in base al criterio dell'applicazione esclusiva della disciplina dell'uno o dell'altro ordinamento. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dall'autorità polacca, in cui la S.C. ha ritenuto inapplicabile, nella normativa vigente in Italia in tema di prescrizione dei reati, una causa di sospensione inerente alla mancata previsione del giudizio "in absentia", propria dell'ordinamento del Paese richiedente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)