Sez. 6, Sentenza n. 37657 del 10/06/2014 Cc. (dep. 12/09/2014) Rv. 261900 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Convenzione europea di estradizione - Accoglimento della domanda - Condizioni ostative - Prescrizione del reato - Applicabilità alle estradizioni c.d. esecutive - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE
Nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'avvenuta prescrizione del reato è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (ex art. 10 L. n. 300 del 1963), unicamente nell'ambito delle estradizioni cosiddette "processuali", relative cioè all'esercizio dell'azione penale, o comunque ad un procedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con sentenza definitiva, e non anche nell'ambito delle estradizioni avviate per finalità di esecuzione penale (cosiddette "esecutive"). (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione esecutiva avanzata dalle autorità georgiane).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 10, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)