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Sez. L, Sentenza n. 330 del 18/01/1986 (Rv. 443952 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL TELE-CINE-FOTO OPERATORE - NATURA GIORNALISTICA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443952-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL TELE-CINE-FOTO OPERATORE - NATURA GIORNALISTICA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Perché l'attività del tele-cine-foto operatore possa esser considerata di natura giornalistica, non è sufficiente l'iscrizione di quest'ultimo nell'albo dei giornalisti, ma è necessario che tale attività costituisca espressione originale di pensiero, o critica elaborazione dello stesso, diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti - utilizzando il mezzo di diffusione visivo in funzione complementare o sostitutiva dell'informazione scritta o parlata - una serie di idee o notizie attinenti ai campi più diversi della vita sociale. È essenziale pertanto accertare se il servizio realizzato da un operatore - in assenza di un redattore (sempreché questi non abbia preventivamente vincolato l'attività del primo) ovvero anche in presenza di un redattore (che però non abbia inciso in maniera determinante sull'attività del primo, sì che questa possa pur sempre considerarsi frutto di autonomia decisionale operativa) - abbia per la natura, la selezione ed il montaggio delle immagini - operazioni queste che, se effettuate da terzi, non abbiano costituito una penetrante rielaborazione della ripresa sì da trasformarla pressoché integralmente - l'idoneità a completare o sostituire l'informazione scritta o parlata ovvero svolga invece una mera funzione illustrativa di quest'ultima cui unicamente è affidata la comunicazione dell'idea o della notizia. (V 3849/84, mass n 435802; (V 625/82, mass n 418390).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST., DPR 04/02/1965 num. 115 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)