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Sez. L, Sentenza n. 109 del 10/01/1987 (Rv. 449897 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - MANCANZA NEL LAVORATORE DELLO STATUS DI GIORNALISTA PROFESSIONISTA - IRRILEVANZA - LIMITI - ESPLETAMENTO DI FATTO DELLE MANSIONI DI REDATTORE - EFFETTI - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO SECONDO L'ENTITÀ DEL LAVORO SVOLTO E DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - SOPRAVVENUTA ISCRIZIONE DEL LAVORATORE SULL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449897-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - MANCANZA NEL LAVORATORE DELLO STATUS DI GIORNALISTA PROFESSIONISTA - IRRILEVANZA - LIMITI - ESPLETAMENTO DI FATTO DELLE MANSIONI DI REDATTORE - EFFETTI - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO SECONDO L'ENTITÀ DEL LAVORO SVOLTO E DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - SOPRAVVENUTA ISCRIZIONE DEL LAVORATORE SULL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI - CONSEGUENZE.*

In tema di rapporto di lavoro giornalistico, le mansioni di redattore possono essere di fatto espletate anche da chi non possieda lo status di giornalista professionista la cui Mancanza non può incidere sulla natura del rapporto e sul diritto del dipendente a percepire le competenze corrispondenti alle mansioni svolte, atteso che il contratto, ancorché nullo per violazione della legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull'Esercizio della professione giornalistica, produce pur sempre ex art. 2126 cod. civ. (trattandosi di nullità che non deriva da illiceità della causa o dell'oggetto) gli effetti del rapporto giornalistico per il tempo della sua esecuzione. Pertanto dall'accertato espletamento di fatto delle mansioni di redattore conseguono sia il diritto al trattamento economico secondo l'entità del lavoro svolto e le previsioni di sviluppo di carriera, sia il diritto al corrispondente trattamento previdenziale; inoltre l'eventuale sopravvenuta iscrizione del lavoratore nell'albo professionale dei giornalisti, determinando il passaggio dal contratto nullo al contratto valido, non fa venir meno la continuità ed unicità dell'intero rapporto ai fini della progressione della carriera e della Determinazione dell'indennità di cessazione del rapporto. (V 2477/86, mass n 445573; (V 330/83, mass n 443952).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)