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Sez. L, Sentenza n. 2439 del 27/03/1990 (Rv. 466162 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - SOPRAVVENUTA USCITA DAL GRUPPO DEI CONTITOLARI DI UNO DI ESSI - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - CRITERI - DETRAZIONE DELLA QUOTA DEL CONTITOLARE ESCLUSO SUL TRATTAMENTO GLOBALE IN ATTO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1990-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466162-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - SOPRAVVENUTA USCITA DAL GRUPPO DEI CONTITOLARI DI UNO DI ESSI - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - CRITERI - DETRAZIONE DELLA QUOTA DEL CONTITOLARE ESCLUSO SUL TRATTAMENTO GLOBALE IN ATTO - DIVIETO.*

La riliquidazione della pensione ai superstiti (di riversibilità od indiretta), a carico dell'i.N.P.S., quale disciplinata dalla legge 21 luglio 1965 n. 903, riliquidazione necessaria qualora sopravvenga l'uscita dal gruppo dei contitolari di uno di essi, è soggetta, in difetto di diversa espressa previsione, agli stessi criteri fissati per l'originaria liquidazione dall'art. 22 della citata legge, e, pertanto, deve essere effettuata mediante detrazione della quota del contitolare escluso dalla pensione originariamente goduta dal dante causa, od a questi spettante, applicando poi, sul residuo importo di pertinenza dei restanti contitolari, con decorso dalla morte del dante causa, gli aumenti di legge e gli incrementi perequativi successivamente intervenuti, mentre va negata ogni possibilità di operare la suddetta detrazione sul trattamento globale in atto alla data della variazione del nucleo assistito. (Conf 8048/87, mass n 455721; (Conf 7195/87, mass n 455322; (Conf 696/86, mass n 444255).*

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 303 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)