Sez. L, Sentenza n. 4712 del 29/08/1979 (Rv. 401269 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice del merito puo dissentire dal parere del consulente tecnico d'ufficio quando lo ritenga, nel suo libero apprezzamento, non sorretto da motivazione congrua o comunque convincente; ma, in tal caso, se pure non e obbligato a richiamare il perito per ottenere da lui i necessari chiarimenti sui dubbi sorti, ne a disporre lo espletamento di una nuova indagine tecnica, ha tuttavia il dovere di giustificare, in modo particolarmente rigoroso e preciso, il proprio difforme convincimento. (Conf 5323/78, mass n 395090).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)