Sez. 3, Sentenza n. 1889 del 03/04/1981 (Rv. 412574 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MOTIVAZIONE DETTAGLIATA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MOTIVAZIONE DETTAGLIATA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Mentre il giudice del merito, qualora dissenta dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, e tenuto a motivare dettagliatamente le ragioni della diversa valutazione, non ha l'Obbligo di esporre, in modo puntuale e dettagliato, i motivi della propria adesione ai risultati della consulenza stessa, specie se le parti non abbiano mosso precise e puntuali critiche all'elaborato dell'esperto. (Conf 5323/78, mass n 395090; (Conf 4712/79, mass n 401269; (Conf 5898/80, mass n 409694).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)