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Sez. L, Sentenza n. 6986 del 17/12/1982 (Rv. 424642 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - TRATTAMENTO PREVISTO IN UN CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE - SUSSISTENZA DI UNA SUA SUPERIORITÀ RISPETTO ALL'ANTERIORE DISCIPLINA CONTRATTUALE EFFICACE ERGA OMNES - CONSEGUENZE - FATTISPECIE (LAVORATORI DEL SETTORE DEL COMMERCIO - PERIODO DI PROVA).*
Stato
decisa il 1982-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424642-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - TRATTAMENTO PREVISTO IN UN CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE - SUSSISTENZA DI UNA SUA SUPERIORITÀ RISPETTO ALL'ANTERIORE DISCIPLINA CONTRATTUALE EFFICACE ERGA OMNES - CONSEGUENZE - FATTISPECIE (LAVORATORI DEL SETTORE DEL COMMERCIO - PERIODO DI PROVA).*

Qualora il trattamento previsto in un contratto collettivo di diritto comune risulti - nel complesso delle relative Disposizioni e delle correlative interrelazioni - più favorevole rispetto alla anteriore disciplina contrattuale efficace "erga omnes", le relative clausole debbono essere considerate, agli effetti dell'art. 7, ultimo comma, della legge 14 luglio 1959 n. 741, come globalmente sostitutive di quelle precedenti con tutte le relative conseguenze sul piano interpretativo. (nella specie la suprema Corte, negato che la maggior durata del periodo di prova rappresenti di per sè un trattamento pregiudizievole agli interessi del lavoratore, ha ritenuto che il giudice del merito non si fosse attenuto agli enunciati principi per aver limitato il raffronto alla sola disciplina in materia di prova contenuta nel contratto collettivo del 21 novembre 1973 per i dipendenti inquadrati al quinto livello della classificazione unica, con mansioni riconducibili alla categoria 12 del contratto collettivo 28 giugno 1958 (reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 481), che prevedeva un periodo di prova della durata di un mese (invece che di giorni 45), senza considerare che il contratto collettivo del 1973 aveva realizzato, con l'inquadramento unico dei lavoratori del settore del commercio, il superamento di antiche distinzioni, che non poteva non reagire anche sulla durata del periodo di prova, che veniva ad essere unificata, con un prolungamento in taluni casi ed una abbreviazione in altri, ed aveva omesso quindi la complessiva valutazione comparativa delle due normative). (Conf 2516/77, mass n 386235; (contra 1354/82, mass n 415904; (contra 5115/81, mass n 415904, sulla seconda parte; (contra 4968/81, mass n 415746).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 481 CORTE COST., Contr. Coll. 28/06/1958 CORTE COST., Contr. Coll. 11/11/1973

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)