Sez. L, Sentenza n. 2763 del 18/03/1987 (Rv. 451873 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CONTRATTO POST CORPORATIVO - SOSTITUZIONE AD ALTRO CORPORATIVO O EFFICACE "ERGA OMNES" - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI CCNL 1 GENNAIO 1978 PER I DIRIGENTI DI AGENZIE DI ASSICURAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CONTRATTO POST CORPORATIVO - SOSTITUZIONE AD ALTRO CORPORATIVO O EFFICACE "ERGA OMNES" - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI CCNL 1 GENNAIO 1978 PER I DIRIGENTI DI AGENZIE DI ASSICURAZIONE.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di un contratto collettivo postcorporativo di diritto comune - il quale si sostituisce, tranne che per le clausole più sfavorevoli ai lavoratori, alla precedente disciplina di un contratto corporativo o postcorporativo reso efficace erga omnes - è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva ritenuto che l'art. 42 del C.C.n.L. 1 gennaio 1978 per i dipendenti di agenzie di Assicurazione garantisce al dipendente, in caso di trapasso della Agenzia, solo la continuità, e non anche la stabilità, del rapporto di lavoro. La S.C. ha giudicato tale interpretazione corretta e conforme al significato dell'analoga disposizione dello art. 42 del contratto corporativo del 14 febbraio 1939). (V 2985/85, mass n 440704; (V 1690/84, mass n 433762; (V 253/84, mass n 432516; (V 6986/82, mass n 424642; (V 4968/81, mass n 415746; (V 1516/81, mass n 412174; (V 2516/77, mass n 386235).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2077, Contr. Coll. 14/02/1939 num. 42, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 01/01/1978 num. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)