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Sez. 1, Sentenza n. 16231 del 03/05/2006 Ud. (dep. 11/05/2006) Rv. 233461 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Sentenza di assoluzione - Annullamento con rinvio - L. n. 46 del 2006 - Abrogazione dell'art. 593, comma primo, cod. proc. pen. sul potere del P.M. di impugnare le sentenze di proscioglimento - Implicita abrogazione dell'art. 569, comma quarto, cod. proc. pen. - Giudice del rinvio - Giudice competente per l'appello - Esclusione - Giudice di primo grado - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233461-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"

All'annullamento con rinvio di una sentenza di proscioglimento, su ricorso immediato per cassazione proposto dal pubblico ministero, segue la trasmissione degli atti non più al giudice competente per l'appello, secondo quanto previsto dall'art. 569, quarto comma, cod. proc. pen., ma allo stesso giudice di primo grado, dovendosi ritenere che l'art. 569, quarto comma, cod. proc. pen. sia stato implicitamente abrogato dalla sopravvenuta previsione normativa di inappellabilità della sentenza di proscioglimento da parte del P.M., secondo l'art. 593, comma primo cod. proc. pen. novellato dall'art. 1 L. n. 46 del 2006.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 1 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)