Sez. 2 - , Sentenza n. 2898 del 15/11/2019 Ud. (dep. 24/01/2020) Rv. 278429 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Sentenza di assoluzione del giudice di pace - Abrogazione del potere del pubblico ministero di impugnare le sentenze di proscioglimento - Ricorso "per saltum" del pubblico ministero - Annullamento con rinvio - Giudice del rinvio - Giudice competente per l'appello - Esclusione - Giudice di primo grado - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"
Il ricorso "per saltum" proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione del giudice di pace è da considerare - dopo la modifica dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000 da parte dell'art. 9, comma 2, legge n. 46 del 2006, che ha eliminato il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa - come un ordinario ricorso per cassazione ai fini delle determinazioni conseguenti all'annullamento con rinvio, in ragione dell'impossibilità di trasmettere gli atti «al giudice competente per l'appello» ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice del rinvio va individuato nel giudice del medesimo grado di quello della sentenza impugnata e, quindi, nel giudice di pace territorialmente competente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 9 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)