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Sez. 1, Sentenza n. 9705 del 02/03/2007 Ud. (dep. 07/03/2007) Rv. 236119 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Ricorso del P.G. - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dalla L. n. 46 del 2006 - Efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007 - Sussistenza - Operatività dell'art. 569 cod. proc. pen. - Sussistenza - Individuazione del giudice del rinvio.
Stato
decisa il 2007-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236119-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"

L'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007, che ha dichiarato illegittimo l'art. 593 cod. proc. pen. nella parte in cui escludeva il potere di appello del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento, dà luogo a un duplice effetto: a) in relazione al ricorso presentato dal P.M. a seguito della ordinanza di inammissibilità del proprio appello, pronunciata ex art. 10 commi 2 e 3 L. n. 46 del 2006, si è prodotta la reviviscenza dell'originario appello e la caducazione della attività conseguente alla dichiarazione di inammissibilità, con la conseguenza che, ferma per la Cassazione la delibazione incidentale di ammissibilità formale del ricorso, essa deve pronunciare l'annullamento senza rinvio della ordinanza di inammissibilità e disporre la restituzione degli atti al giudice dell'appello per la celebrazione del giudizio di secondo grado; b) in relazione al ricorso presentato dal P.M. direttamente in cassazione ai sensi del sostituito art. 593 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere considerata nuovamente appellabile, con la conseguenza che il ricorso deve essere trattato e deciso dalla Corte di cassazione come ricorso "per saltum" a norma dell'art. 569 c.p.p.. (In motivazione la Corte ha anche precisato che la assoluta mancanza della motivazione su tema centrale dà luogo ad una violazione di legge che giustifica, ai sensi dell'art. 569 u.c., l'annullamento con rinvio alla Corte di appello per il relativo giudizio. La diversa ipotesi di mancanza di congrua motivazione o quella del vizio sulla prova decisiva omessa ex artt. 606 lett. d) ed e) danno luogo, invece, ai sensi del comma terzo dell'art. 569 cod. proc. pen., alla conversione del ricorso in appello, con individuazione del medesimo giudice del rinvio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)