Sez. 1, Sentenza n. 16209 del 23/03/2006 Ud. (dep. 11/05/2006) Rv. 233805 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Sentenza di assoluzione - Annullamento con rinvio - L. n. 46 del 2006 - Abrogazione del potere del P.M. di impugnare le sentenze di proscioglimento - Rinvio degli atti per il giudizio di secondo grado alla Corte di appello - Esclusione - Rinnovazione del giudizio di primo grado - Necessità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"
All'annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione impugnata dal pubblico ministero con ricorso "per saltum" segue la trasmissione degli atti non già al giudice competente per l'appello, secondo quanto previsto dall'art. 569, quarto comma, cod. proc. pen., ma al giudice di primo grado perché rinnovi il giudizio, dovendosi tenere conto della sopravvenuta novella dell'art. 593, primo comma, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, che ha escluso il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 1 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)