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Sez. 3, Sentenza n. 2699 del 22/03/1994 (Rv. 485830 - 01)

Notariato - Responsabilità professionale | Compravendita immobiliare - Incarico al notaio di predisporre e redigere l'atto - Obbligo del notaio di procedere alle visure ipotecarie e catastali - Sussistenza - Scrittura privata già predisposta dai contraenti - Autentica delle firme da parte del notaio - Obbligo di effettuare le visure catastali - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485830-01

Notariato - Responsabilità professionale

L'obbligo di procedere al preventivo accertamento della libertà del bene con le visure ipotecarie e catastali sussiste unicamente quando al notaio venga conferito l'incarico di preparare e redigere un atto pubblico di vendita, cioè nei casi, in cui egli dirige personalmente la compilazione integrale dell'atto previa indagine della volontà delle parti in modo da tradurre la volontà stessa in uno strumento negoziale idoneo a conseguire i risultati voluti, e non anche quando - salvo che al notaio sia stato conferito quello specifico incarico - egli si limiti all'autentica delle firme delle parti contraenti poste in calce ad una scrittura privata, già predisposta dagli stessi contraenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2673, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2703, Cod. Civ. art. 2704, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)