Sez. 3, Sentenza n. 1840 del 20/02/1987 (Rv. 451194 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - STIPULAZIONE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - OBBLIGHI DEL NOTAIO - VISURE CATASTALI - INCLUSIONE - CONOSCENZA DA PARTE DEL COMPRATORE DELLA PREESISTENZA DI UNA IPOTECA - IRRILEVANZA.*
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - STIPULAZIONE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - OBBLIGHI DEL NOTAIO - VISURE CATASTALI - INCLUSIONE - CONOSCENZA DA PARTE DEL COMPRATORE DELLA PREESISTENZA DI UNA IPOTECA - IRRILEVANZA.*
Il notaio è tenuto ad espletare l'incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto; rientra, pertanto, fra i suoi obblighi, se egli sia richiesto della stipulazione di un contratto di trasferimento immobiliare, il compimento delle attività preparatorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, delle cosiddette visure catastali ed ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà; tale Obbligo - dal quale egli può essere esonerato, per motivi di urgenza o per altre ragioni, solo per concorde ed espressa dispensa delle parti - resta fermo anche se trattasi di ipoteca preesistente della quale l'acquirente era a conoscenza e che il venditore si era impegnato a cancellare, essendo la visura, in tal caso, necessaria proprio per accertare l'avvenuto adempimento di tale Obbligo dell'alienante. (nella specie, ribadendo il suesposto principio, la suprema Corte ha cassato la sentenza di appello che non aveva comunque accertato se gli acquirenti avevano conosciuto e, quindi, accettato, al momento della stipula del rogito, la persistenza dell'iscrizione ipotecaria non rilevata dal notaio). (Conf 982/81, mass n 411510; (Conf 3520/79, mass n 399937).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)