diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3231 del 25/05/1984 (Rv. 435273 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO - APPROVAZIONE - DEL RENDICONTO DI UN ESERCIZIO E DEL BILANCIO PREVENTIVO - PRESUPPOSTI - REDAZIONE NELLE FORME DEI BILANCI DELLE SOCIETÀ, TRASCRIZIONE DELLE VOCI DI ENTRATA E DI SPESA NEL VERBALE ASSEMBLEARE E DIBATTITO ANALITICO RELATIVO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI STABILENTI CHE IL BILANCIO PREVENTIVO SIA CONFORME A QUELLO, PREVENTIVO O CONSUNTIVO, DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435273-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO - APPROVAZIONE - DEL RENDICONTO DI UN ESERCIZIO E DEL BILANCIO PREVENTIVO - PRESUPPOSTI - REDAZIONE NELLE FORME DEI BILANCI DELLE SOCIETÀ, TRASCRIZIONE DELLE VOCI DI ENTRATA E DI SPESA NEL VERBALE ASSEMBLEARE E DIBATTITO ANALITICO RELATIVO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI STABILENTI CHE IL BILANCIO PREVENTIVO SIA CONFORME A QUELLO, PREVENTIVO O CONSUNTIVO, DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE - VALIDITÀ.*

In tema di condominio degli edifici, la validità dell'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini del rendiconto di un determinato Esercizio e del bilancio preventivo dell'Esercizio successivo non postula che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per il bilancio delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le quote di ripartizione; né si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore. Sono, pertanto, valide le deliberazioni assembleari con le quali si stabilisce che il bilancio preventivo per il nuovo Esercizio sia conforme al preventivo o al consuntivo dell'Esercizio precedente, eventualmente aumentato di una certa percentuale, in tal modo risultando determinate, per riferimento alle spese dell'anno precedente, sia la somma complessivamente stanziata, sia quella destinata alle singole voci, mentre la ripartizione fra i singoli condomini deriva automaticamente dall'applicazione delle tabelle millesimali. (Conf 5150/82, mass n 423023, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)