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Sez. 2, Sentenza n. 5150 del 07/10/1982 (Rv. 423023 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO - APPROVAZIONE - DEL RENDICONTO DI UN ESERCIZIO, DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEI RIPARTI - PRESUPPOSTI - REDAZIONE NELLE FORME DEI BILANCI DELLE SOCIETÀ, TRASCRIZIONE DELLE VOCI DI ENTRATA E DI SPESE NEL VERBALE ASSEMBLEARE, E DIBATTITO ANALITICO RELATIVO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423023-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO - APPROVAZIONE - DEL RENDICONTO DI UN ESERCIZIO, DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEI RIPARTI - PRESUPPOSTI - REDAZIONE NELLE FORME DEI BILANCI DELLE SOCIETÀ, TRASCRIZIONE DELLE VOCI DI ENTRATA E DI SPESE NEL VERBALE ASSEMBLEARE, E DIBATTITO ANALITICO RELATIVO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di condominio degli edifici, la validità dell'approvazione, da parte dell'assemblea dei condomini, del rendiconto di un determinato Esercizio e del bilancio preventivo dell'Esercizio successivo, nonché dei relativi riparti, non postula che la predetta contabilità sia stata redatta dall'amministratore con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, essendo a tal fine sufficiente che essa sia idonea rendere intellegibile ai condomini medesimi le voci di entrata e di spese, con le quote di ripartizione; né richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri di quell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestano fede ai dati forniti dalla amministratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)