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Sez. L, Sentenza n. 8514 del 19/11/1987 (Rv. 456042 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - PRINCIPIO DELLA SPETTANZA AI LAVORATORI DI UN RIPOSO SETTIMANALE DI VENTIQUATTRO ORE CONSECUTIVE - DEROGABILITÀ - DA DISPOSIZIONI CONTRATTUALI - DIVIETO - LAVORO SUBORDINATO NELLE AZIENDE GIORNALISTICHE - DEROGHE AL PRINCIPIO DELLA COINCIDENZA DEL RIPOSO SETTIMANALE CON LA DOMENICA - AMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA COLLETTIVA DEROGANTE ALLA PRESCRITTA PERIODICITÀ DEL RIPOSO DOPO SEI GIORNI D'ATTIVITÀ - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456042-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - PRINCIPIO DELLA SPETTANZA AI LAVORATORI DI UN RIPOSO SETTIMANALE DI VENTIQUATTRO ORE CONSECUTIVE - DEROGABILITÀ - DA DISPOSIZIONI CONTRATTUALI - DIVIETO - LAVORO SUBORDINATO NELLE AZIENDE GIORNALISTICHE - DEROGHE AL PRINCIPIO DELLA COINCIDENZA DEL RIPOSO SETTIMANALE CON LA DOMENICA - AMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA COLLETTIVA DEROGANTE ALLA PRESCRITTA PERIODICITÀ DEL RIPOSO DOPO SEI GIORNI D'ATTIVITÀ - NULLITÀ.*

Il principio imperativo della spettanza ai lavoratori subordinati di un riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive - stabilito dagli artt. 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 (che, all'art. 27, ne sanziona penalmente l'inosservanza), e trasfuso nell'art. 2109 cod. civ. nonché tutelato anche costituzionalmente dall'art. 36 cost. (che invece non recepisce l'altra prescrizione dei citati artt. 3 e 2109 circa la normale coincidenza di tale riposo con la domenica) - può essere derogato non in virtù di Disposizioni contrattuali (individuali o collettive) bensì solo in virtù di specifica previsione legislativa, che non sussiste in relazione ai dipendenti di aziende giornalistiche. Pertanto rispetto ai medesimi - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 1972 (dichiarativa, fra l'altro, dell'illegittimità degli art. 13 e 14, primo comma, della legge n. 370 del 1934 ed abolitiva dell'Obbligo di far fruire a tali dipendenti il riposo settimanale esclusivamente di domenica) e del d.m. 8 agosto 1972 (emanato ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge) - la contrattazione collettiva può validamente introdurre deroghe solo al principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica. Ne consegue che, mentre è legittimo l'art. 4 del C.C.n.L. 1 agosto 1972 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali (in quanto attuativo di detta possibilità di deroga e rispettoso del limite dei sei giorni di lavoro consecutivi), è, invece, illegittima la disciplina collettiva (nella specie, di livello aziendale) che, per i dipendenti predetti, deroghi non solo alla coincidenza del riposo settimanale con la domenica ma anche alla necessaria periodicità del riposo dopo sei giorni di attività lavorativa. (V 2988/77, mass n 386545).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 13 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 14 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 27, Contr. Coll. 01/08/1972 num. 4, DM 08/08/1972

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)