Sez. L, Sentenza n. 5592 del 14/04/2001 (Rv. 545944 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Cadenza - Prestazione lavorativa oltre il sesto giorno - Ammissibilità - Presupposti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
Alla luce della interpretazione data alla normativa che disciplina regola la materia del riposo settimanale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 146 del 1971, deve affermarsi che la regola secondo la quale detto riposo deve essere goduto dopo sei giorni di espletamento dell'attività lavorativa non assume valore assoluto, sicché non solo la legge, ma anche i contratti collettivi o individuali possono prevedere una disciplina difforme, alla condizione che sussistano situazioni che la rendano necessaria a tutela di interessi apprezzabili, e che, inoltre, non venga snaturato o eluso il rapporto - nel complesso - di un giorno di riposo e sei di lavoro, e non vengano superati i limiti di ragionevolezza, soprattutto riguardo alla tutela della salute del lavoratore. (Fattispecie in tema di prestazione di attività lavorativa di addetti alla stampa di giornali quotidiani).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 36 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)