Sez. L, Sentenza n. 2619 del 30/05/1989 (Rv. 462921 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - PER DIPENDENTI DI AZIENDE GIORNALISTICHE - NORMA COLLETTIVA DEROGANTE AL PRINCIPIO DELLA COINCIDENZA DEL RIPOSO SETTIMANALE CON LA DOMENICA - LICEITÀ - DISCIPLINA DEROGANTE ALLA NECESSARIA PERIODICITÀ DEL RIPOSO DOPO SEI GIORNI DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - ILLEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - PER DIPENDENTI DI AZIENDE GIORNALISTICHE - NORMA COLLETTIVA DEROGANTE AL PRINCIPIO DELLA COINCIDENZA DEL RIPOSO SETTIMANALE CON LA DOMENICA - LICEITÀ - DISCIPLINA DEROGANTE ALLA NECESSARIA PERIODICITÀ DEL RIPOSO DOPO SEI GIORNI DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - ILLEGITTIMITÀ.*
Il principio imperativo della spettanza ai lavoratori subordinati di un riposo settimanale i ventiquattro ore consecutive - stabilite dagli artt. 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 e trasfuso nell'art. 2109 cod. civ. nonché tutelato anche costituzionalmente dall'art. 36 cost. - può essere derogato non in virtù di Disposizioni contrattuali (individuali o collettive) bensì solo in virtù di specifica previsione legislativa, che non sussiste in relazione ai dipendenti di aziende giornalistiche, riguardo ai quali, pertanto, mentre è legittima la norma contrattuale collettiva la quale introduca deroghe al principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica, è invece illegittima la disciplina collettiva che, per i dipendenti predetti, deroghi alla necessaria periodicità del riposo dopo sei giorni di attività lavorativa. (Conf 8514/87, mass n 456042; (contra 4352/87, mass n 453096).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)