Sez. L, Sentenza n. 12263 del 28/11/1995 (Rv. 494835 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Principio del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro - Derogabilità - Limiti - Dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali - Clausola contrattuale in deroga al principio - Invalidità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
Ai sensi dell'art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 - il quale deve essere interpretato, alla luce dei principi fissati dall'art. 36 Cost., nel senso che la deroga ivi prevista alla regola della coincidenza del riposo settimanale con la domenica non implica anche la deroga alla regola della periodicità ordinaria di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro -, nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese stampatrici ed editrici di giornali, in assenza di specifico rinvio legislativo, non è ammessa la possibilità della fruizione del riposo settimanale oltre il settimo giorno di lavoro, con la conseguenza che la contrattazione collettiva, che preveda, in deroga al suddetto principio, la possibilità di tale diversa cadenza del riposo settimanale, deve considerarsi invalida.
Riferimenti normativi: Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)