Sez. 4, Sentenza n. 39563 del 07/02/2007 Ud. (dep. 26/10/2007) Rv. 237769 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Risarcimento del danno - Reato di pericolo - Applicabilità della previsione - Esclusione - Fattispecie.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
In tema di procedimento penale davanti al giudice di pace, la previsione di cui all'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, circa l'estinzione del reato quando l'imputato dimostri di avere proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non è applicabile ai reati di pericolo per i quali non è neppure astrattamente ipotizzabile un danno risarcibile. (Nella specie, la Corte ha escluso che, rispetto alla contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool, abbia rilievo, ai fini del citato art. 35, l'avvenuto versamento di una somma di denaro al fondo vittime della strada)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)