Sez. 4, Sentenza n. 10486 del 04/11/2008 Ud. (dep. 09/03/2009) Rv. 243191 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Risarcimento del danno - Reato di pericolo - Estinzione del reato - Esclusione.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace non รจ applicabile ai reati di pericolo la speciale causa di estinzione del reato conseguente all'avvenuto risarcimento del danno ed alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose dell'illecito. (Fattispecie in tema di reato di fuga di cui all'art. 189, comma sesto, cod. strada).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 189 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)