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Sez. 4, Sentenza n. 12856 del 19/03/2010 Ud. (dep. 06/04/2010) Rv. 247032 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Limitazioni temporali - Anteriorità rispetto all'udienza di comparizione - Ritardo della compagnia assicuratrice - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247032-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie. La circostanza che l'imputato si avvalga della compagnia assicuratrice per il risarcimento non costituisce valido motivo per non rispettare il termine previsto dall'art. 35 cit..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)