Sez. 4, Sentenza n. 36366 del 07/07/2005 Ud. (dep. 06/10/2005) Rv. 232229 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Reati di pericolo - Ambito di applicazione - Limiti - Esclusione - Fattispecie in tema di guida sotto l'influenza dell'alcool.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
Nel procedimento penale davanti al Giudice di pace, il meccanismo di cui all'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, che prevede l'estinzione del reato allorquando l'imputato dimostri di avere proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non è applicabile nei confronti dei reati di pericolo per i quali le condotte riparatorie appaiano oggettivamente incompatibili, nel senso che non costituiscono un actus contrarius rispetto alla condotta incriminata, né sono in grado di realizzare qualche forma di compensazione nei confronti della persona offesa. (Nella specie, la Corte ha escluso che, rispetto alla contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool, potessero valere, ai fini e per gli effetti del meccanismo estintivo suddetto, l'avvenuta sottoposizione dell'imputato ad un trattamento socio-riabilitativo di disintossicazione e il versamento di una somma in favore dell'Associazione alcolisti anonimi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)