Sez. 2, Sentenza n. 3124 del 23/11/2023 Ud. (dep. 26/01/2024) Rv. 285819-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Concorde richiesta dei motivi di appello - Provvedimento di rigetto ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
Non è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato, difettando il suo interesse ad impugnare, l'ordinanza di rigetto ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. della concorde richiesta di accoglimento dei motivi di appello, in quanto il predetto, a seguito della reiezione della proposta di concordato, può articolare la propria difesa tanto sui motivi afferenti alla responsabilità, rinunciati all'atto della proposta, quanto su quelli inerenti al trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che, a seguito del rigetto della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti possono presentare una nuova proposta, emendata dai vizi rilevati dal giudice di appello).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Costituzione art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)