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Sez. L, Sentenza n. 7060 del 23/12/1988 (Rv. 461231 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - AMMISSIBILITÀ - TERMINE - PERIODO DEI PRIMI QUATTRO ANNI E PERIODO DEI SUCCESSIVI SEI - PORTATA - SCADENZA DEL QUADRIENNIO - FUNZIONE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA DALLA SCADENZA DEI DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA.*
Stato
decisa il 1988-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461231-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - AMMISSIBILITÀ - TERMINE - PERIODO DEI PRIMI QUATTRO ANNI E PERIODO DEI SUCCESSIVI SEI - PORTATA - SCADENZA DEL QUADRIENNIO - FUNZIONE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA DALLA SCADENZA DEI DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA.*

A norma dei commi sesto e settimo dell'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che ai fini dell'Esercizio del diritto alla revisione della rendita, distinguono il periodo dei primi quattro anni dalla sua Costituzione da quello dei successivi sei anni, la scadenza del quadriennio non ha il valore di un termine di decadenza, ma solo la funzione di attuare il mutamento del regime temporale di detto Esercizio, con la successiva applicabilità del nuovo termine dilatorio triennale, il quale, decorrendo dalla scadenza del quadriennio e non già dall'eventuale Esercizio del diritto, riguarda anche la parte che anteriormente non l'abbia mai esercitato. Soltanto dalla scadenza dei dieci anni dalla Costituzione della rendita decorre il periodo di prescrizione triennale ex art. 112 del citato d.P.R. (maggiorato del periodo di sospensione di cui al secondo comma dell'art. 111 dello stesso d.P.R) entro cui la revisione può essere domandata o disposta. (V 280/83, mass n 425089; (V 2471/81, mass n 412872).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 6 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 7 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)